Rifiuti, il Tar Calabria annulla l’esclusione: impresa riammessa e aggiudicataria
Il Comune di Santa Caterina Albanese aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio

Il Tar Calabria, con la sentenza n. 638/2026, ha accolto il ricorso presentato da un’impresa difesa dagli avvocati Oreste e Achille Morcavallo, annullando l’esclusione dalla gara, gli atti conseguenziali e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
I fatti
Il Comune di Santa Caterina Albanese aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, compresi quelli ingombranti, nonché per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” con avvio al recupero e/o smaltimento. Alla procedura aveva preso parte una sola impresa, poi esclusa per non aver presentato integralmente la documentazione richiesta dal bando. In seguito all’esclusione, l’ente aveva dichiarato la gara deserta.
Il ricorso al Tar
Contro tali atti l’impresa ha proposto ricorso al Tar, assistita dagli avvocati Morcavallo, evidenziando l’erroneità dell’esclusione e dimostrando come la mancata trasmissione della documentazione fosse dovuta a un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata dal Comune per la gestione della gara. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La decisione
Il Tar Calabria ha accertato il malfunzionamento della piattaforma e ne ha ricondotto la responsabilità all’amministrazione, disponendo l’annullamento degli atti impugnati. Per effetto della decisione, l’impresa dovrà essere riammessa alla procedura e dichiarata aggiudicataria, in quanto unica partecipante alla gara.