Niente deposito telematico dell’atto: la Corte d’Appello boccia il ricorso della Dda di Catanzaro
Inammissibile l’appello contro gran parte delle assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Vibo nel processo su presunte estorsioni ai danni di un imprenditore

CATANZARO Nuovo stop per la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro davanti alla Corte d’Appello. La terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Dda contro gran parte delle assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Vibo Valentia nel processo relativo a presunte estorsioni aggravate dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore. La decisione – scrive l’Ansa – è stata adottata nel corso dell’udienza dinanzi al collegio composto dal presidente Battaglia e dai giudici Fontanazza e Giglio, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dagli avvocati Francesco Sabatino e Walter Franzè.
Il procedimento riguardava Domenico Macrì, Michele Manco, Salvatore Morelli, Gregorio Ruffa, Domenico Serra, Francesco Antonio Pardea e Andrea Mantella, imputati, a vario titolo, per diverse ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Michele Manco rispondeva inoltre dell’accusa di associazione mafiosa e di sette tentate estorsioni, venendo assolto in primo grado dalla quasi totalità delle contestazioni e rimediando una condanna a 6 anni. Nel corso dell’udienza, i difensori Francesco Sabatino, per Domenico Macrì, e Walter Franzè, per Michele Manco, hanno replicato alla memoria depositata dalla Dda, richiamando ulteriori pronunce della Corte di Cassazione sull’inammissibilità. La Corte ha ritenuto fondate le eccezioni difensive, evidenziando come, dall’1 gennaio 2025, è obbligatorio il deposito telematico dell’atto di appello. La mancata osservanza di tale modalità ha determinato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Dda. A seguito della decisione, sono state stralciate quasi tutte le posizioni processuali, mentre resta ancora pendente la posizione di Michele Manco limitatamente alle residue contestazioni non interessate dall’attuale decisione.
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