Riconoscimento facciale, «la sfida è proteggere la sicurezza senza sacrificare le libertà»
L’avvocato Franco Giampà analizza il decreto che recepisce l’AI Act: «Le garanzie ci sono, ma vanno rafforzate» Dal ruolo del giudice ai controlli sui sistemi biometrici, ecco i nodi ancora aperti
L’intelligenza artificiale si prepara a entrare in uno degli ambiti più delicati dell’azione dello Stato: la sicurezza. All’esame del Parlamento c’è il decreto che adegua l’ordinamento italiano all‘AI Act europeo per quanto riguarda l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico da parte delle Forze di polizia. Un provvedimento destinato a incidere sul rapporto tra prevenzione, investigazioni e tutela delle libertà individuali, in un momento in cui il tema è tornato al centro del dibattito pubblico. Ne parliamo con l’avvocato Franco Giampà, che analizza i principali contenuti del provvedimento, evidenziandone punti di forza e profili critici.
In questi giorni si legge molto di «riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale» e di un decreto all’esame del Parlamento. Di cosa si tratta esattamente?
Stiamo parlando dello schema di decreto legislativo n. 418, attualmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. È il provvedimento con cui l’Italia adegua la propria normativa, per la parte relativa alle forze di polizia e alla responsabilità penale e civile, al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale del 2024 – il cosiddetto AI Act. Il decreto disciplina due grandi ambiti: da un lato, come e a quali condizioni le Forze di polizia possono usare sistemi di IA, in particolare per il riconoscimento biometrico; dall’altro, quali sono le conseguenze penali e civili di un uso illecito di questi sistemi. È un provvedimento importante perché tocca un nervo scoperto: il confine tra la sicurezza e la libertà.
Ma questo decreto esaurisce tutta la disciplina o è solo un primo passo?
È un primo livello – fondamentale, ma non l’ultimo. Bisogna immaginare questa normativa come una costruzione a più piani. Al vertice c’è il Regolamento europeo 2024/1689, l’AI Act. Il suo articolo 5 è la fonte primaria: vieta in linea di principio l’identificazione biometrica remota in tempo reale, poi apre tre deroghe tassative e fissa le condizioni minime che ogni Stato membro deve rispettare. È il «pavimento» di tutela: si può solo alzare, mai abbassare. Sotto, al primo piano nazionale, c’è questo decreto legislativo. Traduce le deroghe europee in procedure operative: chi autorizza, per quanto tempo, con quali controlli. È qui che si gioca la partita vera, perché l’Europa detta i principi ma lascia agli Stati il compito di riempirli di contenuto concreto. Poi, al piano terra, ci saranno i decreti attuativi. Il decreto legislativo li prevede espressamente in più punti: un decreto del Presidente del Consiglio per coordinare gli spazi di sperimentazione normativa (art. 5), un decreto del Ministro dell’interno per i requisiti tecnici dei sistemi biometrici (art. 9, comma 5), un altro decreto del Ministro dell’interno per le modalità di trattamento dei dati biometrici negli eventi pubblici (art. 10, comma 11). Questa è la vera posta in gioco: il decreto legislativo fissa i binari, ma il carico lo mettono i decreti attuativi. Se questi ultimi sono solidi – con metriche di accuratezza stringenti, obblighi di trasparenza, poteri di audit – il sistema regge. Se sono generici o dilatori, le garanzie restano sulla carta. Ecco perché il controllo parlamentare oggi e la vigilanza sui decreti attuativi domani sono due momenti importanti a presidio della civiltà giuridica.
Entriamo nel merito. Cosa potranno fare concretamente le Forze di polizia con questi sistemi di riconoscimento facciale?
Il decreto distingue tre scenari. Primo scenario – la prevenzione. L’articolo 8 consente di usare telecamere intelligenti in spazi pubblici per identificare in tempo reale una persona, ma solo per due finalità: prevenire una minaccia imminente alla vita o all’incolumità (incluso un attentato terroristico), oppure cercare una persona scomparsa o una vittima di tratta o sequestro. L’uso va autorizzato dal Procuratore della Repubblica, dura al massimo quindici giorni, e deve riguardare un’area geografica delimitata e persone specifiche. In caso di urgenza si può partire subito, ma l’autorizzazione va chiesta entro ventiquattro ore. Secondo scenario – le indagini penali. L’articolo 359-ter del codice di procedura penale – introdotto dallo stesso decreto – consente di usare questi sistemi per identificare o localizzare un sospettato di reati gravi (quelli dell’Allegato II dell’AI Act, puniti con almeno quattro anni di reclusione). Qui l’autorizzazione la dà il giudice per le indagini preliminari, non il Procuratore, e la procedura ricalca quella delle intercettazioni.
Terzo scenario – il riconoscimento a posteriori. L’articolo 10 disciplina qualcosa di diverso: non l’identificazione in tempo reale, ma la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza con componenti di IA che, solo dopo la commissione di un reato, permettono di confrontare le immagini delle telecamere con i volti delle persone indiziate. In occasione di grandi eventi (stadi, concerti, manifestazioni), i volti di tutti i partecipanti vengono comunque memorizzati per sette giorni in una banca dati locale. Se succede qualcosa, si attiva il riconoscimento facciale a posteriori per capire chi è stato.
A leggere il decreto, le garanzie ci sono: autorizzazione, limiti di tempo, controllo. Dov’è il problema?
Il problema non sta tanto nelle singole disposizioni, che nel complesso sono tecnicamente ben scritte. Sta nel bilanciamento complessivo tra sicurezza e diritti, che in tre punti specifici presenta delle criticità.
Qual è il punto più critico, allora?
L’articolo 10, comma 3. È la norma che, in occasione di eventi con esigenze di ordine pubblico, prevede la memorizzazione dei dati biometrici di tutti i partecipanti per sette giorni. Attenzione: non dei sospettati, non degli indiziati. Di tutti. Anche di chi va allo stadio a vedere la partita o a un concerto con la famiglia. È una raccolta preventiva e generalizzata di dati biometrici di massa. La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiede un controllo particolarmente rigoroso sulla stretta necessità e sulla proporzionalità della raccolta e della conservazione dei dati biometrici. Le pronunce esistenti non riguardano direttamente i partecipanti agli eventi pubblici, ma escludono automatismi generalizzati privi di una valutazione concreta del rischio. Qui il principio è chiaro: i miei dati biometrici sono una parte intima della mia identità. Non è come lasciare una traccia su un registro cartaceo. Il mio volto è una password biologica che non posso cambiare. Raccoglierla senza che io abbia fatto nulla di sospetto è una compressione della libertà che va giustificata con una minaccia concreta e specifica, non con una generica «esigenza di ordine pubblico». La soluzione possibile? Subordinare questa raccolta a una soglia di rischio qualificata: un evento per il quale esiste una minaccia terroristica specifica e attuale, verificata dall’intelligence. Non tutti gli eventi con pubblico, ma solo quelli per cui c’è un pericolo reale.
E il secondo problema qual è?
L’articolo 8 affida l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica. Sulla carta, il Procuratore è un’autorità giudiziaria, quindi il requisito del Regolamento europeo è formalmente rispettato. Il punto però è un altro. L’AI Act, all’articolo 5, paragrafo 3, dice che l’autorizzazione deve venire da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente. Il Procuratore della Repubblica non è un giudice terzo: è la parte che dirige le indagini. Quando autorizza l’uso di un sistema di riconoscimento facciale per finalità di prevenzione, lo fa nell’ambito di un’attività che è funzionale alla sua missione requirente. Non è un controllore esterno. Non è un caso che per lo stesso identico strumento, ma a fini processuali penali, l’articolo 359-ter del codice di procedura penale richieda l’autorizzazione del GIP – cioè di un giudice terzo e indipendente. Perché per la prevenzione non dovrebbe valere lo stesso standard? La modifica auspicabile è semplice: anche per l’articolo 8, affidare l’autorizzazione al GIP, non al Procuratore. È una garanzia di terzietà che non rallenterebbe le operazioni (c’è già la procedura d’urgenza) e allineerebbe l’Italia al miglior standard europeo. In tal senso si è espresso anche il Sottosegretario Mantovano, l’altro ieri, rilasciando una dichiarazione al Corriere della Sera con la quale auspica che il Consiglio dei Ministri del 4 agosto provveda a tale modifica.
Lei ha parlato anche di un problema di controlli. Cosa intende?
Il decreto prevede che dopo ogni uso del riconoscimento facciale in tempo reale venga fatta una notifica al Garante della privacy. E il Garante viene sentito prima di adottare i decreti attuativi. Ma il suo ruolo è essenzialmente passivo: riceve informazioni, dà pareri. Il decreto non costruisce espressamente un meccanismo dedicato di audit tecnico continuativo, con verifiche periodiche indipendenti, accesso sistematico ai log e risorse specialistiche adeguate. L’AI Act, all’articolo 5, paragrafo 6, impone agli Stati membri di garantire che le autorità di vigilanza e di protezione dati presentino alla Commissione europea relazioni annuali sull’uso di questi sistemi. Questo implica un controllo attivo e continuativo, non solo la ricezione di notifiche. C’è poi un tema di trasparenza. I sistemi di riconoscimento facciale hanno tassi di errore molto diversi a seconda dell’etnia, del genere, dell’età. Se un sistema sbaglia più spesso sui volti di persone di colore, e lo si usa per identificare un sospettato, il rischio di discriminazione è concreto e documentato. Il decreto rinvia a un futuro decreto ministeriale la definizione dei requisiti di accuratezza, ma non impone – per esempio – che i tassi di errore per gruppi demografici siano pubblici, verificabili e sottoposti a monitoraggio periodico. C’è però un ultimo punto, che va oltre il testo del decreto, ma ne condiziona l’intera tenuta. Tutto questo impianto — autorizzazioni, notifiche, valutazioni d’impatto, log, verifiche — presuppone un’autorità di controllo che funzioni. Che abbia non solo i poteri formali, ma l’autorevolezza per esercitarli. Oggi il Garante della Privacy sta attraversando una crisi molto seria di credibilità: inchieste giudiziarie, accuse di ingerenze politiche, ombre sulla sua imparzialità. Il prestigio dell’Autorità è ai minimi. E questo è un problema perché il compito che le norme sull’IA affidano al Garante — e ancora di più la versione corretta che io auspico — è enorme: vigilare sull’uso dei sistemi biometrici da parte dello Stato. Non sulla videosorveglianza del supermercato sotto casa, ma sul riconoscimento facciale in tempo reale usato dalla Polizia in uno spazio pubblico. Serve un’autorità che abbia non solo i poteri, ma anche l’autorevolezza morale e tecnica per esercitarli. Ritengo che nessuna delle modifiche suggerite indebolirebbe la capacità delle Forze di polizia di usare questi strumenti quando serve davvero, garantendo, però, nel contempo ai cittadini i loro diritti fondamentali. I temi della sicurezza e della libertà sono politicamente sensibili, ma sono valori posti alla base del nostro sistema democratico e tutti dovrebbero avere un approccio responsabile e consapevole.
In chiusura: quanto è accaduto in Val Susa rischia di influenzare il percorso legislativo?
Quello che è successo in Val Susa lo ritengo terribile, un vero e proprio attacco organizzato contro lo Stato democratico e davvero solo il caso ha impedito l’evento funesto. Ma tutto ciò non ha proprio nulla a che vedere con il diritto a manifestare. Ripeto: un approccio necessariamente serio a questi temi può aiutarci a prevenire proprio quanto è successo e nel contempo garantirci nelle nostre libertà fondamentali. (redazione@corrierecal.it)
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