’Ndrangheta, gli accordi Anello-Bonavota e le imprese imposte: le assoluzioni contestate dall’accusa
Minacce ai committenti e concorrenti esclusi dai cantieri: la Procura generale contesta la lettura delle prove e le diverse conclusioni dell’appello
LAMEZIA TERME L’imposizione delle imprese a un committente può soffocare la concorrenza «anche senza minacciare direttamente le ditte rimaste fuori dal cantiere». È uno dei nodi sui quali la Procura generale di Catanzaro chiede alla Cassazione di intervenire nel processo “Imponimento”. Una questione che attraversa le assoluzioni dal reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza e mette a confronto due letture degli elementi raccolti: quella della Corte d’appello e quella sostenuta dalla sostituta procuratrice generale Raffaela Sforza nel ricorso contro la sentenza. Al centro ci sono i lavori, le forniture e gli accordi che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero consentito alla cosca Anello di decidere quali imprese dovessero entrare nei cantieri. Ma il punto dell’impugnazione è soprattutto perché quelle condotte, valutate dai giudici, non siano state ritenute sufficienti a confermare alcune responsabilità riconosciute in primo grado.

Le minacce al committente e le imprese escluse
Il contrasto emerge nei passaggi dedicati ai cantieri della Meridiana Domus e della Genco Carmela e Figli. Nelle motivazioni d’appello riportate nel ricorso, la Corte osserva che «non si ravvisano atti violenti o minacciosi nei confronti di altri imprenditori operanti nello stesso settore di mercato». La PG contesta questa lettura. Secondo Sforza, il condizionamento avrebbe operato prima ancora che le imprese potessero confrontarsi attraverso offerte e preventivi: la scelta del committente sarebbe stata vincolata dall’intervento del clan e gli spazi disponibili sarebbero stati riservati alle ditte imposte. Nel ricorso si parla di un «sistema collaudato di spartizione degli appalti» e di una situazione nella quale i rapporti commerciali non sarebbero stati il risultato di una libera scelta. A condizionarli sarebbe stata anche la minaccia implicita derivante dalla notorietà dell’appartenenza o della vicinanza di alcuni imprenditori alla cosca. Gli altri operatori, sostiene la PG, avrebbero quindi subito un danno pur senza essere i destinatari diretti delle intimidazioni. «Non si perviene, quindi, alla fase di comparazione delle offerte da parte dell’esercente», si legge nell’atto, perché vi sarebbe «uno sbarramento aprioristico». È questa la distanza tra le due valutazioni: per la Procura generale, cercare soltanto la minaccia rivolta al concorrente significa non considerare l’effetto di quella esercitata su chi deve affidare i lavori.
«Non ho fatto nessun altro preventivo»
Per sostenere la propria tesi, la PG richiama le conversazioni che, nella sua lettura, mostrerebbero la compressione della libertà di scelta dei committenti. Nel passaggio relativo alla Meridiana Domus viene riportata l’affermazione di Gonino: «Che Dio mi fulmini, non ho… fatto nessun altro preventivo». Accanto a questa, le parole di Nicola Antonio Monteleone: «Digli che non si facessero questi conti perché non gli escono! Qua non ce n’è neanche per Maria Vergine!». Nella vicenda della Genco, il ricorso valorizza invece quanto dichiarato da Vincenzo Renda: «Fate un pezzo ciascuno, cosa volete che vi dico, io non lo so. A me non mi dovete… non devo avere problemi io… punto…». Per l’accusa, questi passaggi descrivono committenti costretti ad adeguarsi alla distribuzione dei lavori, con la conseguente esclusione degli altri operatori. È su questo effetto che la PG chiede una nuova valutazione della correttezza della decisione impugnata.
Il confronto con il cantiere ferroviario
Il ricorso segnala poi una contraddizione interna alla sentenza. Nel discutere l’assoluzione di Antonio Talarico dal reato di illecita concorrenza, Sforza richiama un’altra vicenda nella quale erano stati riconosciuti insieme quel reato e l’estorsione. Si tratta dell’affidamento dei lavori di trivellazione nel cantiere di San Pietro Lametino per la costruzione della stazione di San Pietro a Maida. Il ricorso descrive una trattativa segnata da frequenti incontri, dall’intervento di Rocco Anello e dei suoi emissari e da atti intimidatori, compreso l’ingresso di soggetti incappucciati. La PG considera questa situazione sovrapponibile a quella oggetto dell’assoluzione contestata e censura l’assenza di una spiegazione della diversa conclusione raggiunta. Il rilievo riguarda dunque anche la coerenza del ragionamento: perché riconoscere in un caso la contemporanea sussistenza dei due reati ed escluderla nell’altro?
Gli accordi con Bonavota e il peso della richiesta
Un ulteriore contrasto riguarda Domenico Bonavota e il suo contributo alla vicenda del cantiere Eurospin. Secondo le motivazioni d’appello citate nell’impugnazione, gli accordi spartitori tra Anello e Bonavota dovevano ritenersi provati. La decisione di Rocco Anello di assegnare alcuni lavori, tuttavia, non sarebbe stata collegata a una specifica condotta di Bonavota, ma alla volontà autonoma di preservare quegli accordi, soprattutto dopo gli arresti degli alleati. La Procura generale individua invece nella richiesta avanzata da Bonavota e nel successivo affidamento dei lavori un collegamento rilevante. Richiama la conversazione nella quale Anello riferiva dell’interesse di Bonavota a partecipare alla fornitura del cemento e i dialoghi sulla scelta dell’impresa incaricata della carpenteria. «Carpentieri, facciamo fare a loro!», affermava Anello. «Ai fratelli Fortuna?», chiedeva Caridà. In un successivo scambio, il riferimento alla volontà del capocosca diventava esplicito: «Ditegli che lo voglio io». Per la PG, la scelta delle ditte rispondeva a logiche di spartizione e alla necessità di assicurare entrate agli alleati. Nel ricorso viene riportata anche la frase di Caridà: «Accontentiamoli, questi sono tutti arrestati i cugini». Il dissenso riguarda quindi il peso da attribuire all’intervento di Bonavota: per l’appello non era dimostrato il collegamento richiesto per affermarne la responsabilità nell’episodio; per la Procura generale, la sua iniziativa avrebbe contribuito all’esito della vicenda. (g.curcio@corrierecal.it)
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