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la decisione

Il Governo impugna la legge urbanistica della Regione Calabria

Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri su proposta di Roberto Calderoli

Pubblicato il: 22/04/2026 – 19:00
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Il Governo impugna la legge urbanistica della Regione Calabria

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 7 del 25/02/2026, recante ”Integrazioni della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

I motivi del ricorso

La richiesta di giudizio di legittimità riguarda due aspetti distinti ma strettamente collegati tra loro. Il primo riguarda la delega delle funzioni paesaggistiche a Province, Città metropolitana ed enti parco regionali; il secondo interessa invece il regime della compatibilità paesaggistica postuma. In riferimento al primo motivo di ricorso, la nuova formulazione dell’art. 61, comma 3, della legge urbanistica calabrese dispone che “l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (…) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali”. Secondo il Governo, la norma regionale non si limiterebbe a disciplinare aspetti organizzativi interni, ma interverrebbe direttamente su una materia – quella della tutela del paesaggio – che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il secondo profilo contestato riguarda invece la parte della norma regionale secondo cui, “nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004”. Anche in questo caso il Governo ritiene che la Regione abbia oltrepassato i limiti della propria competenza legislativa, intervenendo direttamente sul regime sanzionatorio paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

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