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Misure di protezione, il Tar del Lazio accoglie il ricorso: stop alla revoca per Filippo Cerfeda

Accolta integralmente l’istanza cautelare proposta dall’avvocato Enrico Morcavallo. Decisiva la mancata notifica di un atto presupposto e il rischio di pregiudizio irreparabile

Pubblicato il: 28/04/2026 – 13:57
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Misure di protezione, il Tar del Lazio accoglie il ricorso: stop alla revoca per Filippo Cerfeda

ROMA Il Tar Lazio – Roma, Sezione Prima Ter, con ordinanza n. 2880/2026 del 27 aprile 2026, ha accolto integralmente l’istanza cautelare proposta dall’avvocato Enrico Morcavallo nell’interesse del proprio assistito, Filippo Cerfeda. Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo in una vicenda caratterizzata da profili di particolare complessità sia sul piano fattuale che giuridico. Nelle motivazioni, il Collegio ha infatti evidenziato come “la peculiarità della situazione fattuale e le questioni giuridiche ad essa connesse” rendano necessaria una tutela adeguata e immediata, giustificando così l’accoglimento della misura cautelare.
Filippo Cerfeda, già noto come esponente di spicco della criminalità organizzata operante in Puglia e in altri contesti, aveva successivamente intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, accedendo al Servizio di protezione speciale.
La vicenda trae origine dalla notifica, in data 25 febbraio 2026, di un verbale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con cui veniva contestata un’asserita inadempienza del soggetto tutelato. In forza di tale valutazione, l’Amministrazione disponeva la cessazione delle misure assistenziali e l’obbligo di lasciare il domicilio protetto.
Elemento centrale del contenzioso è il riferimento, contenuto nel verbale, alla nota S.C.P. n. 1755 del 19 febbraio 2026, provvedimento che – secondo quanto dedotto in ricorso – non sarebbe mai stato notificato ai ricorrenti. Tale circostanza ha inciso in modo determinante sulla valutazione del TAR.
Accogliendo integralmente l’istanza cautelare avanzata dalla difesa, i giudici amministrativi hanno ritenuto sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ravvisando il rischio concreto di un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente. L’effetto dell’ordinanza è la sospensione del provvedimento impugnato, con conseguente mantenimento, in via temporanea, delle misure di protezione in favore di Cerfeda, in attesa della decisione di merito. La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta a garantire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti dei collaboratori di giustizia, soprattutto in presenza di possibili criticità procedimentali.

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