Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:48
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

studio della personalità individuale

Garlasco, Sempio si sottoporrà alla consulenza personologica. Cos’è e cosa prevede

L’analisi della criminologa Chiara Penna

Pubblicato il: 06/05/2026 – 19:05
di Chiara Penna
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Garlasco, Sempio si sottoporrà alla consulenza personologica. Cos’è e cosa prevede

Nel dibattito che sta accompagnando il procedimento a carico di Andrea Sempio, è riemersa con forza una questione tanto tecnica quanto decisiva per la tenuta del nostro sistema penale: il ruolo — e soprattutto i limiti — della consulenza personologica e criminologica. Se ne parla spesso in modo impreciso, talvolta confondendola con la consulenza psicologica o psichiatrica. Ma si tratta di piani profondamente diversi, e la distinzione non è solo accademica: ha conseguenze dirette sulla legittimità dell’accertamento penale.
La consulenza personologica è, in termini rigorosi, uno studio della personalità individuale: analizza tratti comportamentali, modalità relazionali, schemi cognitivi. Può avere un valore conoscitivo e, in ambito investigativo, persino orientativo. Non coincide però con la consulenza psicologica clinica, né con quella psichiatrica. Quest’ultima, in particolare, ha un preciso spazio nel processo penale: serve ad accertare l’eventuale presenza di patologie rilevanti ai fini della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La consulenza personologica, dunque, non nasce — e non può essere utilizzata — per stabilire se un soggetto si possa ritenere responsabile di un fatto reato. Il punto è che non si prova un reato con l’analisi della personalità del presunto autore, perché è vietato dal nostro codice di procedura penale. Per questo motivo, le consulenze criminologiche o personologiche non possono essere utilizzate per dimostrare che un individuo abbia commesso un reato sulla base della sua “compatibilità” con un certo profilo. In altre parole, non è ammissibile sostenere che qualcuno sia colpevole perché “ha le caratteristiche” di chi avrebbe potuto commettere quel delitto. Un simile approccio rischia di trasformare, infatti, l’imputato in una prova contro sé stesso. Ed è esattamente ciò che il diritto penale moderno esclude.
C’è sicuramente un ambito in cui la personologia mantiene una sua utilità: quello investigativo. Il cosiddetto criminal profiling può servire, infatti, a delineare un possibile autore ignoto, partendo da elementi oggettivi, quali la modalità del fatto, la dinamica dell’azione, il contesto. In questo senso, dunque, il profilo è uno strumento di lavoro per orientare le indagini, non una prova. Il problema nasce quando questa logica viene rovesciata e si inverte l’uso dello strumento. Nel dibattito pubblico, anche in relazione a casi complessi e mediaticamente esposti, emerge talvolta una deriva metodologica: partire da un soggetto e costruire attorno a lui un’ipotesi di reato coerente con il suo presunto profilo.
Questo è un passaggio sottile e molto pericoloso, perché rischia di adattare il movente alla persona; di leggere gli elementi del fatto in modo selettivo e di costruire una narrazione investigativa più che verificare una realtà fattuale. In altre parole, si sovverte l’ordine naturale dell’accertamento: non è più il fatto che conduce all’autore, ma l’autore ipotizzato che modella il fatto. Questa inversione logica non è solo un errore tecnico. È una frattura rispetto ai principi del garantismo penale. Il processo penale moderno si fonda su un presupposto preciso: l’accusa ha l’onere di provare, l’imputato si difende da un fatto che gli viene contestato, e quel fatto deve essere provato nel contraddittorio tra accusa e difesa. Se invece si attribuisce centralità alla personalità del soggetto, si scivola verso un modello in cui l’individuo diventa egli stesso elemento di prova. Un ritorno, in forme sofisticate, a logiche premoderne, dove la colpevolezza si inferiva da caratteristiche personali più che da evidenze.
La consulenza personologica può, dunque, essere uno strumento utile, ma solo se resta ciò che è: un mezzo di orientamento, non di dimostrazione. Il diritto penale, per restare tale, deve continuare a fondarsi su fatti provati e non su persone interpretate. Superare questo limite significherebbe indebolire uno dei pilastri dello Stato di diritto: l’idea che nessuno possa essere giudicato per ciò che è, ma solo per ciò che è stato dimostrato che abbia fatto. (redazione@corrierecal.it)

*Avvocato e criminologa

Argomenti
Categorie collegate

x

x