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la sentenza

Anche un mazzo di fiori può essere stalking

La Cassazione lo considera tale “in presenza di determinate condizioni”

Pubblicato il: 16/07/2026 – 18:23
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Anche un mazzo di fiori può essere stalking

ROMA Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking in presenza di determinate condizioni. E’ quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo che, già condannato per atti persecutori ai danni di una ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali, in giorni diversi, con gli auguri di buon onomastico, in un caso accompagnati da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari. Il dono aveva portato alla condanna dell’imputato in primo grado e in appello a Cagliari. La difesa ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che solo “la condotta del 2 dicembre 2022 avrebbe avuto carattere molesto e ingiurioso mentre quella del 25 novembre 2022 era consistita solo nell’invio del mazzo di fiori con il biglietto di auguri” e non poteva dunque “ritenersi molesta o comunque offensiva, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria”. “Per la sussistenza del reato è necessario – ricorda la Cassazione – che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno due atti persecutori, mancando altrimenti la abitualità della condotta”. In questo caso ciascun invio di fiori è stato considerato stalking, anche quello senza ingiurie.  L’invio dei fiori, è il ragionamento dei giudici, parrebbe “un messaggio apparentemente privo di contenuto minatorio o molesto ma, come correttamente osservato dalla Corte d’Appello, l’invio del primo mazzo di fiori, che in astratto potrebbe essere un gesto affettuoso e gradito, va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto tra i due e dal fatto che rendeva manifesta alla vittima l’intenzione di non desistere dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica e vale, quindi, a rappresentare una molestia rilevante ai fini della integrazione del reato di atti persecutori”. (Agi)

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