REGGIO CALABRIA La Regione ha provato a stoppare le polemiche sulle «autonomine» ai vertici di Asp e Ao ma la Uil Fpl di Reggio rincara la dose. Dai piani alti della Cittadella hanno sostenuto nei giorni scorsi (qui l’articolo) che è legittima la permanenza dei direttori amministrativi e sanitari al vertice delle Aziende sanitarie e ospedaliere i cui dg si sono dimessi, ma il segretario territoriale del sindacato, Nicola Simone, ha integrato l’esposto già inviato alle Procure di Reggio e Catanzaro, oltre che della Corte dei Conti, bollando come la presa di posizione della giunta regionale come una «illegittima interferenza di organo politico» che, oltre ad essere «assolutamente irriguardosa» nei confronti dei destinatari dell’esposto, «uniche istituzioni deputate all’accertamento dei fatti», rappresenta secondo il sindacato «un palese tentativo di inquinamento delle prove oltre che una grave mistificazione dei fatti».
L’ultimo caso sollevato dalla Uil Fpl (lo abbiamo raccontato qui) riguarda la guida del Grande ospedale metropolitano di Reggio che, dopo le dimissioni rassegnate dall’ex dg Frank Benedetto lo scorso 17 ottobre, è stata assunta dal direttore amministrativo Francesco Araniti «con una interpretazione – prosegue il sindacato – assolutamente non condivisibile, arbitraria, fantasiosa ed errata delle norme regionali». Si tratta secondo la Uil di un’altra «autonomina illegittima» e
«appare particolarmente strano che su vicende del genere sia la Giunta regionale a rispondere e non il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, organo deputato, dal punto di vista istituzionale, a fornire risposte in merito, quasi che si sia voluto mettere a tacere la questione e cercare di parare eventuali contestazioni da parte delle istituzioni adite».
«La legge regionale 13/2005 citata nella nota dell’Ufficio stampa della Giunta, all’art. 14 comma 3, prevede – si legge ancora nell’esposto – la decadenza dei direttori sanitari e amministrativi alla nomina dei nuovi direttori generali, in quei casi in cui il precedente direttore generale sia ancora in carica e sostituito da uno di nuova nomina, mentre ben diversa è la questione di cui ci siamo occupati nell’esposto in questione, poiché in tal caso, in seguito all’operatività delle dimissioni del direttore generale del Gom di Reggio Calabria, agisce il comma 5 dell’art. 15 legge regionale 11/2004», una norma che «risulta citata» nella delibera con cui secondo la Uil sarebbe avvenuta l’autonomina e che per il sindacato è chiara: «Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo hanno natura esclusivamente fiduciaria e possono essere revocati anche prima della scadenza contrattuale; gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. Nessun compenso o indennizzo è corrisposto al direttore sanitario ed al direttore amministrativo in tali ipotesi». Per queste ragioni la Uil Fpl mette in evidenza «l’inopportuna interferenza dell’organo politico rappresentato dalla Giunta regionale in una vicenda che è di esclusiva pertinenza delle istituzioni destinatarie dell’atto e davanti alle quali, eventualmente, gli interessati potranno fare valere le loro ragioni».
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