«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo». Lo prevede la bozza del ddl sull’introduzione del delitto di Femminicidio, che oggi sarà all’esame del Consiglio dei ministri. «Fuori dei casi di cui al primo periodo – si legge ancora nella bozza – si applica l’articolo 575», ossia quello relativo al delitto di omicidio. E ancora: «Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577», si legge nella bozza, in cui si prevede inoltre che «quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e’ ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni 24. Quando ricorrono piu’ circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni 15».
x
x